Chi paga le spese di avvocato nelle cause di divorzio?
Quasi tutti sanno che il matrimonio si celebra davanti all’ufficiale di stato civile e il divorzio davanti al giudice. Eppure, pur frequentando matrimoni sin da giovani e conoscendone il rito, la conoscenza dei tribunali e del concreto procedimento di divorzio resta limitata. Questa lacuna genera un’ansia comprensibile; chi vuole adire il giudice per divorziare può sentirsi come un non nuotatore caduto in piscina.
Perciò il divorzio va di regola gestito tramite uno studio specializzato; l’avvocato ha diritto a un compenso. L’avvocato che segue il divorzio per il cliente e ottiene la sentenza è un libero professionista dopo quattro anni di giurisprudenza, un anno di pratica e l’iscrizione all’ordine locale. Per questo lavoro qualificata in divorzi e altre cause civili o penali percepisce un onorario. Ad Ankara, chi paga e come si valuta insieme al contratto cliente–avvocato e alle spese di avvocato eventualmente liquidate a fine giudizio.
Il contratto di onorario deve essere scritto?
L’onorario è fissato all’inizio tra avvocato e cliente. Un contratto scritto non è obbligatorio ma è fortemente raccomandato per evitare successive controversie sul pagamento.
Nelle cause di divorzio vi sono due tipi: fisso (maktu—importo concreto, spesso anticipato) e proporzionale (nisbi—una percentuale del risarcimento ottenuto dalla controparte o delle somme nella divisione patrimoniale in caso di vittoria). Importo e percentuale devono risultare dal contratto.
Poiché il rapporto avvocato–cliente si fonda sulla fiducia, questa non deve essere scossa e la questione del compenso non deve interferire con la causa: il contratto va redatto per iscritto e, salvo rate eccezionali, l’onorario va pagato all’inizio e in anticipo.
A chi spettano le spese liquidate dal giudice a fine causa?
In caso di vittoria il giudice liquida contro la parte soccombente un onorario forfettario fissato dallo Stato, da corrispondere alla parte vittoriosa.
Sebbene la sentenza possa indicarlo come dovuto all’attore o al convenuto, ai sensi della legge sull’avvocatura tale somma spetta all’avvocato ed è indipendente dall’onorario contrattuale pattuito all’inizio. L’anticipo del mandato e le spese liquidate contro la controparte sono voci distinte; la legge attribuisce le spese liquidate all’avvocato.
