Liquidazione del regime patrimoniale
Dopo il divorzio ci si chiede cosa ne sia dei beni acquisiti. Dal 01.01.2002, salvo diverso accordo, vale la partecipazione agli acquistati (art. 202 CC). Altri regimi scegliibili per contratto.
Partecipazione agli acquistati
Art. 218: acquistati e beni personali. Solo gli acquistati entrano in liquidazione. Credito di partecipazione di regola ½ (art. 236: riduzione possibile). Plusvalenza art. 227 per contributo.
Valori da aggiungere art. 229
Liberalità oltre i doni ordinari nell’anno precedente e trasferimenti volti a ridurre il credito si aggiungono — contro la sottrazione di beni. Compensazione tra personali e acquistati possibile.
Altri regimi
Separazione dei beni; separazione condivisa (uso familiare e investimenti); comunione generale o limitata. Presso Karınca Avukatlık a Çankaya gestiamo questi fascicoli ad Ankara.
- Regime legale: partecipazione agli acquistati
- Partecipazione di regola ½
- Plusvalenza: art. 227
- Aggiunte: art. 229
- Regimi convenzionali
